domenica 17 ottobre 2010

Corte di Giustizia Ce, sez. III, 30 settembre 2010, n. C-314/09- non serve la colpa della PA per ottenere il risarcimento dovuto alla violazione della disciplina sugli appalti pubblici (dir. 89/665/CE)

La Corte di Giustizia è intervenuta nuovamente in tema di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa comunitaria in tema di evidenza pubblica, da parte delle Pubbliche Amministrazioni nazionali.
Interpretando la dir. 89/665/CE  e ss.mm., in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori, la CGE ha ritenuto che gli ordinamenti nazionali non possano subordinare l'ottenimento del risarcimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo di colpa della PA. Ecco il dispositivo:
"La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata."
Il link per leggere l'intera sentenza:
CGE C- 314/09

1 commento:

  1. Alcune considerazioni e spunti di riflessione:
    1.l'interpretazione della CGE è ovviamente relativa ad un settore specifico ma cosa succederà agli altri ambiti del'azione illegittima della PA, per cui il legislatore o l'interprete richiedono la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa? Non potranno escludersi q.l.c. ex artt. 3 e 117 Cost.In particolare, accadrà qualcosa di simile alla vicenda relativa alla tutela cautelare ante causam, alla fine generalizzata dal legislatore del c.p.a.?
    2. Come questa interpretazione inciderà sulla qualificazione della responsabilità della PA da provvedimeto illegittimo (si ricorda il dibattito sulla ascrivibilità della responsabilità al genus della responsabilità extracontrattuale, contrattuale, precontrattuale o speciale)?

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