sabato 23 ottobre 2010

Tar Lombardia 6879/2010 - l'impugnazione degli atti nel processo amministrativo

Con questa pronuncia il Tar Lombardia, pronunciandosi in ordine alla mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva di una procedura di affidamento del servizio di refezione scolatica, intervenuta nelle more del processo relativo al provvedimento di esclusione dalla procedura stessa, è giunto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso. In partricolare, il Tar ribadisce che l'indicazione dell'impugnazione degli "atti comunque presupposti connessi e conseguenti" non ha alcun valore ai fini del giudizio, non consentendo effettivamente di estendere la portata dell'impugnazione, eventualmente realizzabile attraverso la proposizione di motivi aggiunti. Si riporta un estratto della pronuncia:
"Il deposito di un documento nel corso del giudizio comporta per il ricorrente la presunzione della sua conoscenza ai fini dell'impugnativa tramite motivi aggiunti. Ne segue che la mancata impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, depositato nel corso del giudizio dall'amministrazione intimata, non può che determinare l'improcedibilità del ricorso stesso (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 24 gennaio 2003 n. 55). Nel corso dell’udienza di discussione il ricorrente ha peraltro replicato oralmente alla predetta eccezione preliminare, dichiarando non necessaria l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, avendo esteso l’impugnazione a tutti gli atti della procedura, compresi, espressamente, quelli “connessi e conseguenti”. L’argomento non può essere condiviso. E’ principio pacifico e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la formula di stile, con cui vengono cautelativamente impugnati "gli atti presupposti, connessi e conseguenti", non vale ad estendere l'impugnazione nei riguardi di atti non specificamente indicati nel ricorso, atteso che detta formula è priva di qualsiasi valore processuale, non essendo idonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo una non indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 14 gennaio 2010 , n. 200, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 26 luglio 2007 n. 7013, Consiglio Stato Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6018, Consiglio Stato Sez. VI 07 luglio 2003 , n. 4037)."

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